Le legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da 2 giudici togati e 6 giudici popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari). In base alla normativa vengono formate due liste comunali separate, una dei giudici popolari di Corte d’Assise e l’altra dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello.
Iscrizione agli Albi
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione agli albi.
L’iscrizione agli albi è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
L’iscrizione agli albi è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
L’iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato.
Requisiti
L’inclusione negli albi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 10/04/1951, n. 287:
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cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
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buona condotta morale;
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età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
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possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per la Corte d’Assise;
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possesso del titolo di studio di scuola media superiore per la Corte d’Assise d’Appello
Sono comunque esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Obblighi
Gli iscritti agli albi dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati, salvo che ne siano esonerati per motivi di salute, allegando alla richiesta di esonero il certificato medico.
Normativa di riferimento Legge 10/04/1951, n. 287 recante “Riordinamento dei giudizi di Assise”
Orario di apertura al pubblico:
Recapiti dell’ufficio: