Divieto di svolgere attività di comunicazione per le Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale

Pubblicato il 11 aprile 2024 • Attualità

L'art. 9, comma 1, della Legge 28/2000 stabilisce che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”.

Pertanto, essendo stato pubblicato il 9 aprile u.s. il decreto del Presidente della Giunta Regionale di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, al momento vige il divieto di comunicazione istituzionale e, di conseguenza, non sarà data evidenza sui siti, sui social e sui canali di messaggistica a iniziative, appuntamenti, manifestazioni.

Alla luce delle ultime indicazioni del Corecom e dell'AgCom, saranno effettuate unicamente le comunicazioni indispensabili e indifferibili e, comunque, in forma impersonale e senza l'utilizzo del logo o dello stemma araldico del Comune.

Si confida nella comprensione di tutti i cittadini.


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