Accesso Civico

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Il D.Lgs. n.33/2013 ha introdotto la nozione di accesso civico, con la quale si definisce il diritto garantito a chiunque di richiedere e ottenere i documenti, i dati e le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero obbligatoriamente pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei propri siti web istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1). L’istanza è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o a suo delegato. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione richiesta; in caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o attivarne l’intervento sostitutivo.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ai documenti amministrativi configurato dalla Legge n. 241/1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico può essere esercitato solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria (obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso D.Lgs. n. 33 nella seconda parte). Se ne differenzia per la modalità di esercizio: mentre il diritto d’accesso “documentale” o “procedimentale” è condizionato dalla necessità di presentare un’istanza motivata che si basi su un interesse qualificato e prevede il pagamento di diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali” (art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013).

Il cittadino che intende esercitare l'accesso civico deve presentare istanza formale, compilando l'apposito modulo MOD. C  pubblicato nella sezione “Modulistica – Gestione Documentale” del sito web istituzionale, da presentare

  • a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente (sito in piazza Matteotti n. 50, Grugliasco, che osserva i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; martedì dalle 8.30 alle 16.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00),
  • a mezzo posta elettronica all'indirizzo grugliasco@cert.ruparpiemonte.it (nel caso si utilizzi una casella di posta elettronica certificata), o all'indirizzo protocollo@comune.grugliasco.to.it (nel caso si utilizzi una casella tradizionale).

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'Amministrazione procede alla pubblicazione nel sito web istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Responsabile per la trasparenza e titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 che è il Segretario Comunale, Dott.ssa. Giusi De Biase, tel. 011/4013201 e casella di posta elettronica segretario.generale@comune.grugliasco.to.it.

 


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