Formazione Obbligatoria di aggiornamento rivolta ai Titolari di Pubblici Esercizi (o loro Delegati)

Ultima modifica 24 febbraio 2022

Formazione Obbligatoria di aggiornamento rivolta ai Titolari di Pubblici Esercizi (o loro Delegati alla somministrazione)

La Legge Regionale n. 38/06 e s.m.i. dispone, all'art. 5 comma 3, che: “I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza”.

Si ricorda che la variazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande DEVE essere comunicata al Comune (attraverso il SUAP) , il quale ha il compito di verificare se il soggetto sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e smi.

Il corso di aggiornamento obbligatorio ha una durata di 16 ore comprensive ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte, così come stabilito dalla D.G.R n. 25-1952 del 31/07/2015. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.

Per informazioni sugli enti convenzionati cliccare su  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/formazione-professionale-per-lesercizio-commercio-alimentare-somministrazione

Attualmente il corso di aggiornamento obbligatorio si riferisce al IV TRIENNIO (1/3/2019 – 01/03/2022).

La Regione Piemonte, con DGR 27-4675 del 18/02/2022 ha differito il termine di scadenza del triennio al 31/05/2022, e pertanto gli operatori (o loro preposti) devono frequentare il corso entro il 31/05/2022.

Ai Comuni è demandato il compito di verificare l'assolvimento di tale obbligo, che decorre dal 1 giugno 2022 .

Gli operatori del settore della somministrazione che hanno frequentato il corso di aggiornamento per il IV Triennio possono inviare copia dell'attestato all'Area Attività Economiche – Servizio Polizia Amministrativa e Sanità, tramite invio alla PEC suap.gru@legalmail.it allegando il modulo: Modello Consegna Attestati EEPP

Per maggior informazione si riassume quanto stabilito dalla normativa vigente in materia:

Il soggetto che ha acquisito il requisito professionale  IN DATA ANTECEDENTE IL 1/3/2019   si può trovare in due condizioni:

  1. INIZIO ATTIVITA' (sia Nuova apertura che subingresso) entro il 31/08/2021 con OBBLIGO di aggiornamento ENTRO IL 1/3/2022 (ORA SPOSTATO AL 31/5/2022)
  2. INIZIO ATTIVITA' (sia Nuova apertura che subingresso) tra il 01/09/2021 e il 1/03/2022 con OBBLIGO di aggiornamento ENTRO IL 1/3/2023

TUTTI I SOGGETTI che hanno acquisito il requisito professionale DOPO il 1/3/2019 e che hanno INIZIATO L'ATTIVITA' (sia Nuova apertura che subingresso) tra il 1/3/2019 e 1/3/2022 non devono frequentare il triennio 2019-2022 ma il prossimo triennio 1/3/2022-1/3/2025.

 

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DGR 27- 4675
24-02-2022

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