I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

Ultima modifica 6 giugno 2022

Designazione rappresentanti

I partiti ed i gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e i promotori di ciascuno dei referendum, possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.
Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di 
mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare. Le designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

Le designazioni possono essere presentate entro giovedì 9 giugno anche mediante posta elettronica certificata, alla Segreteria del Comune presso il Servizio Elettorale: demografici.gru@legalmail.it - oppure personalmente, previo appuntamento telefonico, il martedì 7 giugno, mercoledì 8 giugno, giovedì 9 giugno, dalle ore 9 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, al seguente numero: 011 40 13 430.

La designazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati, ed inviata per posta elettronica certificata.

L’Ufficio Elettorale cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio 11 giugno, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina 12 giugno, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. 

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

  1. il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo, cioè deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

  2. il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

  3. l’atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990

  4. l’atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/ gruppo politico o dal promotore del referendum.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

Cosa possono fare

I rappresentanti di lista:

  1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;

  2. possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni

  3. possono apporre la loro firma:

    • sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;

    • nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;

    • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

Modello di designazione referendum


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy