IMU - Imposta Unica Comunale IUC

Ultima modifica 6 maggio 2019

Collegamento al Calcolatore IMU/TASI

Le aliquote dell'anno 2018 non hanno subito  variazioni ripetto all'anno 2017.

MODALITÀ DI CALCOLO BASE IMPONIBILE FABBRICATI

Tipologia dell'immobile - Calcolo del valore imponibile

Fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale e altri fabbricati)

Il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati di cat. A/10 e D/5
  • 65 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) 
  • 55 per i fabbricati di cat. C/1

Fabbricati in corso di costruzione: Valore di mercato della sola area edificabile

Immobili esenti
Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 9, comma 8 D.lgs n. 23/2011 e nell’art. 17 del regolamento comunale.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte nelle norme sopraddette.

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del S.S.N., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973 e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;

i fabbricati costruiti o acquistati e sui quali sono effettuati ingenti interventi di recupero e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

gli immobili utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, con modalità non commerciali purché siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto (esclusivo o principale) l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che l'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 174/2012, ha stabilito:
Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di legge che ne richiedono il distinto accatastamento (D. L. n. 262/2006). Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. 
Nel caso in cui non sia possibile procedere con le suddette modalità, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile.

Fabbricati storici / fabbricati inagibili
Per i fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2.L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Gli immobili si possono ritenere inagibili o inabitabili se ricorrono le seguenti condizioni:

strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo.

strutture verticali, (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale.

edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose e  persone


Terreni
Terreni agricoli (anche se non coltivati in quanto lasciati a riposo in applicazione delle tecniche delle tecniche agricole), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Calcolo del valore immobile: reddito dominicale rivalutato del 25% x 135 = valore imponibile.

Terreni agricoli
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.(terreni montani)

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

Immobili concessi in comodato gratuito
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate in categoria catastale da A/2 a A/7 (escluse cat. A/1, A/8, A/9), concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, la base imponibile viene ridotta del 50% a condizione che: 

  • il proprietario (comodante) deve risiedere nel Comune di Grugliasco
  • il proprietario (comodante) non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, anche se in percentuale,  ad eccezione della propria abitazione       di residenza sita in Grugliasco, non classificata in A/1, A/8, A/9
  • il contratto di comodato deve essere registrato all’Ufficio del Registro, con pagamento delle relative imposte.
  • il proprietario deve presentare la dichiarazione IMU.

L’aliquota da applicare è il 10,6 per mille applicata sulla base imponibile ridotta del 50

terreni agricoli


CALCOLO IMU E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 2018

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

Sono interessati al pagamento dell’IMU tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale  

Sono inoltre interessati al pagamento dell’IMU i seguenti immobili:

Abitazione principale classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 

Assegnazione della casa coniugale al coniuge solo se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili solo se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9

Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dagli appartenenti alle Forze armate se classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9

Unità abitative concessa in uso gratuito 

Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4013531-536

CALCOLO DELL’IMU 2018: TRAMITE IL CALCOLATORE REPERIBILE NELLA SEZIONE TRIBUTI ON LINE 

Il servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare l'IMU 2018 dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale e le aliquote deliberate dal comune. Si fa presente che è altresì possibile stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di Grugliasco declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.

COME PAGARE?

Con il Modello F24

Modello per la compilazione F24 semplificato (sito Agenzia delle Entrate)  

Istruzioni per la compilazione F24 semplificato (sito Agenzia delle Entrate)  

Nuovo modello per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)  

Istruzioni per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)  

Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.

CODICI TRIBUTO

codice comune - descrizione - codice tributo comune - codice tributo stato

codice comune: E216 - descrizione: categoria catastale A/1-A/8-A/9 abitazione principale e relative pertinenze e assimilate - codice tributo comune: 3912

codice comune: E216 - descrizione: terreni agricoli - codice tributo comune: 3914

codice comune: E216 - descrizione: aree fabbricabili - codice tributo comune: 3916

codice tributo comune: E216 - descrizione: altri fabbricati (esclusi categoria D) - codice tributo comune3918

codice tributo comune: E216 - descrizione: fabbricati in categoria D - codice tributo comune3918 - codice tributo stato: 3925

modalità pagamento IMU

COME - DOVE - SPESE DI COMISSIONE

Modello F24* - Sportelli bancari/Uffici Postali - Nessuna

(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24  

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2018

Il versamento dell'acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno 2018

Il versamento del saldo IMU deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2018

oppure può essere versato l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno 2018

Il versamento in acconto deve essere il 50% dell'importo annuo.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore  a € 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).

F24: gli errori da evitare 
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4013531-536


MODALITÀ  APPLICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO

Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 0,1 % giornaliero (fino ad un massimo del 1,4 %) e interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo;

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 1,5% e interessi dello e interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo

Se il versamento avviene entro 90 gg dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 1,66% e  interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e  interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo.

 Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.

  ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DA APPLICARE NEL 2018

10,6 per mille - ALIQUOTA ORDINARIA

NON DOVUTA

  • ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PER CATEGORIA (C6 C7 C2 )
  • COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MAX DI UNA UNITÀ PER CATEGORIA (C6 C7 C2 )
  • ABITAZIONI ASSIMILATE ALLA PRINCIPALE

4,5 per mille

  • ABITAZIONE PRINCIPALE IN CATEGORIA A/1 A/8 A/9 E RELATIVE PERTINENZE
  • DETRAZIONE:   € 200

4 per mille

  • ALLOGGI EX IACP  NON  DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
  • DETRAZIONE:   € 200

8,1 per mille
IMMOBILI IN CATEGORIA “D”

3,38 per mille 
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO  AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, ART. 2, COMMA 3; LA RIDUZIONE NON SI APPLICA ALLE EVENTUALI PERTINENZE

7,95 per mille
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO  AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431: art  5 comma 1, art. 5 comma 2 e 3

10,6 per mille
COMODATO GRATUITO ALIQUOTA APPLICATA SULLA  BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%


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