Novità IMU 2022
Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2023, 12:11
Le aliquote per il pagamento dell'Imu 2022 rimangono invariate rispetto al 2021.
I riferimenti sono il Regolamento Imu 2020 e le aliquote 2020/2021, riportate nella tabella sottostante:
0,10 per cento |
ALIQUOTA PER: |
0,00 per cento |
ALIQUOTA PER: |
1,06 per cento |
ALIQUOTA PER: |
0,338 per cento |
ALIQUOTA PER: |
0,795 per cento |
ALIQUOTA PER: |
1,06 per cento |
ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI |
1,06 per cento |
ALIQUOTA ORDINARIA: |
NOVITA' IMU 2022
- Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero
La legge n. 178/2020 ha introdotto una novità Imu per i residenti all'estero che possiedono immobili nel nostro paese: con il comma 48 di tale legge viene introdotta una nuova agevolazione. Infatti, dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'Imu è dovuta al 50 per cento. Limitatamente all'anno 2022 (come previsto dall'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022) è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%. Poiché l'agevolazione è applicabile a un'unica unità immobiliare, il soggetto passivo che possiede più alloggi in Italia è tenuto, anche ai sensi della risoluzione n.10/DF Mef del 15/11/2015, a presentare dichiarazione al comune nel quale è ubicato l'immobile su cui si richiede l'agevolazione. In essa andrà barrata la casella riduzione, indicando nelle annotazioni che ricorrono i requisiti richiesti. - Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- Riduzioni. Rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo1 del comma 1092), (ma solo in presenza dei necessari requisiti previsti dal Regolamento Comunale del 2016) e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato a patto che il contratto preveda l’obbligo di registrazione per poter ottenere lo sgravio fiscale.
Per quanto riguarda le disposizioni normative e regolamentari dell'Imu 2020, si rimanda alla apposita sezione "Nuova Imu 2020".