Obblighi e Divieti degli assegnatari degli orti urbani

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2024, 10:30

Obblighi:

  1. la produzione ricavata dall’orto, in nessun caso, potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell’ambito familiare;

  2. la coltivazione si ispira ai principi dell’agricoltura biologica, pertanto l’assegnatario si impegna ad usare stallatico e concimi biologici ed a non utilizzare prodotti chimici di sintesi (diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci) e/o depositarli presso le aree ortive.

  3. in casi di impedimento temporaneo l’assegnatario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dello stesso, che indichi il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell’orto. Tale dichiarazione scritta dovrà essere consegnata presso gli Uffici competenti entro 10 giorni dall’avvenuto impedimento. Casi particolari saranno valutati dal settore competente del Comune e/o dall'Ente Gestore;

  4. in caso di nuova assegnazione degli orti, in accordo con il subentrante, il precedente assegnatario o i suoi familiari o eredi potranno procedere alla raccolta di quanto da lui seminato. Nel mettere a dimora i prodotti è fatto tuttavia, obbligo di verificare che il periodo di maturazione non superi, ove possibile, la data di scadenza della assegnazione;

  5. l’orto deve essere tenuto in modo decoroso e pulito, curando in particolare modo l’aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso, sia durante il periodo di vegetazione sia durante il periodo di riposo vegetativo;

  6. i rami tagliati e gli sfalci di qualsiasi dimensione eventualmente accumulati nei passaggi comuni dovranno essere prontamente rimossi entro la giornata;

  7. è dovere dell’assegnatario mantenere tutte le eventuali attrezzature e strutture fornite dal Comune in ordine ed in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro periodica manutenzione;

  8. è obbligo dell’assegnatario concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle eventuali parti comuni, liberandole da erbacce e da quant’altro deturpi o degradi l’ambiente;

  9. l’assegnatario dovrà approvvigionarsi autonomamente di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva (attrezzi, sementi, concimi, ecc);

  10. gli assegnatari dovranno rispettare gli orari di accesso eventualmente stabiliti ed indicati su apposita segnaletica;

  11. è opportuno osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune e con l’Ente Gestore per la gestione e vigilanza degli orti e delle eventuali aree limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia, abuso o danno;

  12. occorre segnalare il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto oltre i 30 giorni, per vacanza, malattia o altro;

  13. è opportuno fare buon uso del sistema di irrigazione, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo, impiegando l’acqua solo per l’annaffiatura e la pulizia delle aree ortive e delle zone comuni;

 

Divieti:

  1. è vietato ammassare letame all’interno dell’orto, oltre all'uso strettamente necessario;

  2. è vietato abbandonare nell’orto attrezzi da lavoro, carriole e qualsiasi altro utensile; tali oggetti dovranno essere obbligatoriamente riposti nel magazzino appositamente previsto;

  3. è fatto divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti privi di chiusura ermetica, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;

  4. sono vietati gli accumuli minori di acqua (es sottovasi, piccoli recipienti) per periodi superiori ai sette giorni per prevenire il proliferare delle zanzare e parassiti che sono vettori di infezioni per l'uomo.

  5. è vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

  6. è vietato ampliare o modificare l’area assegnata e di coltivare appezzamenti diversi da quelli concessi, salvo in caso di aiuto prestato ad altro assegnatario,

  7. è vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie;

  8. è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro strumento possa arrecare danni all’incolumità altrui;

  9. è vietato tenere animali in forma stabile di qualsiasi tipo o introdurre animali incustoditi all’interno dell’orto e nelle parti comuni.

  10. è vietato utilizzare prodotti chimici di sintesi (diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci) e/o depositarli presso le aree ortive;

  11. è vietato impiantare alberi e piante da frutta, (es, fico, melo, pero, prugne, ecc.), viti e qualsiasi arbusto che possa sottrarre luce ai lotti adiacenti, nonché tutte le coltivazioni il cui elenco è affisso all’ingresso degli Orti;

  12. è vietato costruire custodie per attrezzi o altri fabbricati, sia permanenti che provvisori esclusa posa di reti antigrandine, purché contenute completamente all’interno del proprio orto;

  13. è vietato introdurre autoveicoli, motocicli, ecc., eccetto che nella zona prevista a parcheggio;

  14. è vietato modificare o manomettere tutti i manufatti impiantistici e non del Comune;

  15. è vietato qualsiasi pavimentazione di materiale cementizio ad esclusione dei camminamenti interni e bordure da realizzarsi con materiali facilmente removibili;

  16. è vietato piantare al di fuori del proprio lotto piante che ostruiscano il libero passaggio;

  17. è vietata la crescita oltre il limite dei lotti di ramaglie sporgenti o cespugli che ostruiscono anche in parte i camminamenti e/o le parti comuni;

  18. l’orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo;

  19. l’assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, così come è fatto divieto agli assegnatari di aiutare altro assegnatario nella conduzione dell’orto richiedendo un compenso in denaro;

  20. l’assegnatario dell’area non potrà svolgere sul terreno attività diversa dalla coltivazione di ortaggi, frutta e fiori. È vietata la coltivazione di alberi, anche se da frutto, di basso, medio ed alto fusto nonché di piante che possano arrecare allergie o altri danni a persone o cose;

  21. non è permesso danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi, a tal proposito è vietato anche prelevare prodotti dagli altri orti;

  22. non è permesso svolgere presso le aree ortive ogni attività contraria alla legge e ai regolamenti comunali;

  23. non è permesso allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;

  24. non è permesso abbandonare o accatastare: rifiuti, materiali di risulta, di recupero, inquinanti nocivi nell’orto e nelle parti comuni. I rifiuti prodotti dall’orto devono essere smaltiti dagli assegnatari secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia, negli appositi contenitori, rispettando anche le disposizioni per la raccolta differenziata;


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