TASI 2019 - Imposta Unica Comunale IUC (abrogata nel 2020, Legge n. 160/2019)
Collegamento al Calcolatore IMU/TASI
Dall’anno 2016 secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 208/2015 non è dovuta la TASI per l’abitazione principale (escluse quelle classificate in categoria A1, A8 e A9) e relative pertinenze una per ciascuna categoria (C6, C7, C2).
1) DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE TASI
MODALITÀ DI CALCOLO BASE IMPONIBILE FABBRICATI
Tipologia dell'immobile |
Calcolo del valore imponibile |
Fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale e altri fabbricati) |
Il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:
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Fabbricati storici |
La base imponibile è ridotta del 50%; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; |
Immobili esenti |
Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 9, comma 8 D.lgs n. 23/2011 e nell’art. 11 del regolamento comunale.
Si precisa che l'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 174/2012, ha stabilito: |
2) Calcolo Tasi e pagamento dell'imposta 2019
CASISTICA DEGLI IMMOBILI
Abitazione e pertinenze
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Assegnazione della casa coniugale al coniuge e pertinenze
Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la TASI deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.
Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e pertinenze
Per effetto della Legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 707, sono asssimilate all'abitazione principale le unità immobiliari (casa e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dagli appartenenti alle Forze armate e pertinenze
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Unità abitativa appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
Sono altresì da comprendere le unità abitative e le relative pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita.
E' prevista l'applicazione della TASI per le unità immobiliari costruite dalle imprese costruttrici e destinate alla vendita fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locate.
Immobili in categoria catastale “D”
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Alloggi ex Iacp destinati ad alloggi Sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4013531-534
COME PAGARE?
- Con il Modello F24;
- - Modello per la compilazione F24 semplificato (sito Agenzia delle Entrate)
- - Istruzioni per la compilazione F24 semplificato (sito Agenzia delle Entrate)
- - Nuovo modello per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)
- - Istruzioni per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)
Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti TASI. La colonna presente nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
CODICI TRIBUTO
codice comune | descrizione | codice tributo comune |
E216 |
TASI - abitazione principale e relative pertinenze |
3958 |
E216 |
TASI - altri fabbricati |
3961 |
(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24
Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2019
Il versamento dell'acconto TASI deve essere effettuato entro il 16 giugno 2019
Il versamento del saldo TASI deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2019
oppure può essere versato l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno 2019
Il versamento in acconto deve essere il 50% dell'importo annuo dovuto.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore a € 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).
In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, ma qualora la somma dei versamenti effettuati singolarmente dai contitolari, risulti pari all’ammontare complessivamente dovuto, non si procederà con l’attività accertativa.
N.B. In questo caso l’importo minimo di € 12,00 deve essere sempre considerato sul versamento totale al 100% e non per ogni singolo frazionamento.
F24: gli errori da evitare
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)
MODALITÀ APPLICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO
Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 0,1 % giornaliero (fino ad un massimo del 1,4 %) e interessi dello 0.1% annuo rapportato ai giorni di ritardo;
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 1,5% e interessi dello e interessi dello 0.5% annuo rapportato ai giorni di ritardo
Se il versamento avviene entro 90 gg dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 1,66% e interessi dello 0.5% annuo rapportato ai giorni di ritardo.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0.5% annuo rapportato ai giorni di ritardo.
Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.
3) TASI ALIQUOTE
0,00 % |
- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA, AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9; - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI; - CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;- IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, NONCHÉ DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER IL QUALE NON SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA; - ABITAZIONI ASSIMILATE ALLA PRINCIPALE:ANZIANI IN CASA DI RIPOSO |
0,15 % |
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE IN CATEGORIA A/1 A/8 A/9 |
0,00 % |
ALLOGGI EX IACP DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI |
0,25 % |
IMMOBILI IN CATEGORIA “D” |
0,25 % |
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI |
0,10% |
FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE |
0,00% |
TUTTI I FABBRICATI , AREE EDIFICABILI E TERRENI ASSOGGETTATI AD ALIQUOTA IMU DEL 1,06%; UNITA’ IMMOBILIARI OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431 |