TASI 2019 - Imposta Unica Comunale IUC (abrogata nel 2020, Legge n. 160/2019)

Ultima modifica 11 febbraio 2021

Collegamento al Calcolatore IMU/TASI

 
Dall’anno 2016 secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 208/2015 non è dovuta la TASI per l’abitazione principale (escluse quelle classificate in categoria A1, A8 e A9) e relative pertinenze una per ciascuna categoria (C6, C7, C2). 

1) DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE TASI

MODALITÀ DI CALCOLO BASE IMPONIBILE FABBRICATI

Tipologia dell'immobile

Calcolo del valore imponibile

Fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale e altri fabbricati)

Il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati di cat. A/10 e D/5
  • 65 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5)
  • 55 per i fabbricati di cat. C/1

Fabbricati storici

La base imponibile è ridotta del 50%;  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Immobili esenti

Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 9, comma 8 D.lgs n. 23/2011 e nell’art. 11 del regolamento comunale.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte nelle norme sopraddette.

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del S.S.N., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;
  • gli immobili utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
    Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, con modalità non commerciali purché siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto (esclusivo o principale) l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che l'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 174/2012, ha stabilito:
Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di legge che ne richiedono il distinto accatastamento (D. L. n. 262/2006). Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013
Nel caso in cui non sia possibile procedere con le suddette modalità, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile.

 2) Calcolo Tasi e pagamento dell'imposta 2019 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 

Abitazione e pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Assegnazione della casa coniugale al coniuge e pertinenze

Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la TASI deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  e pertinenze  

Per effetto della Legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 707, sono asssimilate all'abitazione principale le unità immobiliari (casa e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dagli appartenenti alle Forze armate  e pertinenze 

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia.  

Unità abitativa   appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

Sono altresì da comprendere le unità abitative  e le relative pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita. 

E' prevista l'applicazione della TASI per le unità immobiliari costruite dalle imprese costruttrici e destinate alla vendita fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locate.

Immobili in categoria catastale “D” 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

Alloggi ex Iacp  destinati ad alloggi Sociali come definiti dalle vigenti disposizioni

 Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4013531-534

COME PAGARE? 

  • Con il Modello F24;  
  • - Modello per la compilazione F24 semplificato (sito Agenzia delle Entrate) 
  • - Istruzioni per la compilazione F24 semplificato (sito Agenzia delle Entrate) 
  • - Nuovo modello per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate) 
  • -  Istruzioni per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate) 

Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti TASI. La colonna presente nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.

CODICI TRIBUTO 

codice comune descrizione codice tributo comune

E216

TASI - abitazione principale e relative pertinenze

3958

E216

 TASI - altri fabbricati

3961

 (*) Informazioni per il pagamento con il modello F24 

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2019

Il versamento dell'acconto TASI deve essere effettuato entro il 16 giugno 2019

Il versamento del saldo TASI deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2019

oppure può essere versato l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno 2019

 Il versamento in acconto deve essere il 50% dell'importo annuo dovuto.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore a € 12,00  di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).

 In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, ma qualora la somma dei versamenti effettuati singolarmente dai contitolari, risulti pari all’ammontare complessivamente dovuto, non si procederà con l’attività accertativa.

N.B. In questo caso l’importo minimo di € 12,00 deve essere sempre considerato sul versamento totale al 100% e non per ogni singolo frazionamento.

F24: gli errori da evitare  
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

MODALITÀ APPLICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO 

Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 0,1 % giornaliero (fino ad un massimo del 1,4 %) e interessi dello 0.1%  annuo rapportato ai giorni di ritardo;

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 1,5% e interessi dello e interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo

Se il versamento avviene entro 90 gg dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 1,66% e  interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e  interessi dello 0.5%  annuo rapportato ai giorni di ritardo.

 Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.

 3) TASI ALIQUOTE  

0,00 %

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA, AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9; 

- UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI;  - CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO; 

- IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, NONCHÉ DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER IL QUALE NON SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA; 

- ABITAZIONI ASSIMILATE ALLA PRINCIPALE:ANZIANI IN CASA DI RIPOSO

0,15 %

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

 IN CATEGORIA A/1 A/8 A/9

0,00 %

ALLOGGI EX IACP  DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

0,25 %

IMMOBILI IN CATEGORIA “D”

0,25 %

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI

0,10%

FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE

0,00%

TUTTI I FABBRICATI , AREE EDIFICABILI E TERRENI ASSOGGETTATI AD ALIQUOTA IMU DEL 1,06%; UNITA’ IMMOBILIARI OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431

 


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy