Descrizione
La Legge Regionale n. 38/06 e s.m.i. dispone, all'art. 5 comma 3, che: “I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza”.
Si ricorda che la variazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune (attraverso il SUAP) , il quale ha il compito di verificare se il soggetto sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e smi.
Il corso di aggiornamento obbligatorio ha una durata di 16 ore comprensive ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte, così come stabilito dalla D.G.R n. 25-1952 del 31/07/2015. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.
Per informazioni sugli enti convenzionati cliccare su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/formazione-professionale-per-lesercizio-commercio-alimentare-somministrazione
Attualmente il corso di aggiornamento obbligatorio si riferisce al V TRIENNIO: 1/3/2022 – 01/03/2025
Gli operatori del settore della somministrazione che hanno frequentato il corso di aggiornamento per il V Triennio possono inviare copia dell'attestato all'Area Attività Economiche – Servizio Polizia Amministrativa e Sanità, tramite invio alla PEC suap.gru@legalmail.it allegando i seguenti moduli:
- Modello consegna attestati EEPP
- Modello Procura
Per maggior informazione si riassume quanto stabilito dalla normativa vigente in materia:
Il soggetto che ha acquisito il requisito professionale in data antecedente il 1/3/2022 si può trovare in due condizioni:
- Inizio attività, sia Nuova apertura che subingresso, entro il 31/08/2024 con obbligo di aggiornamento entro IL 1/3/2025
- Inizio attività, sia Nuova apertura che subingresso, tra il 01/09/2024 e il 1/03/2025 con obbligo di aggiornamento entro IL 1/3/2026
Tutti i soggetti che hanno acquisito il requisito professionale dopo il 1/3/2022 e che hanno iniziato l'attività, sia Nuova apertura che subingresso, tra il 1/3/2022 e 1/3/2025 non devono frequentare il triennio 2022-2025 ma il prossimo triennio 1/3/2025 - 1/3/2028.
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Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025, 16:09