Albo dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello

Ultima modifica 6 dicembre 2023

Le legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da 2 giudici togati e 6 giudici popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni  (anni dispari). In base alla normativa vengono formate due liste comunali separate, una dei giudici popolari di Corte d’Assise e l’altra dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello.

Iscrizione agli Albi

I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione agli albi.

L’iscrizione agli albi è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

L’iscrizione agli albi è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.

L’iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato.

Requisiti

L’inclusione negli albi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 10/04/1951, n. 287:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per la Corte d’Assise;
  • possesso del titolo di studio di scuola media superiore per la Corte d’Assise d’Appello

Sono comunque esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
i  magistrati e, in generale, i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Obblighi

Gli iscritti agli albi dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati, salvo che ne siano esonerati per motivi di salute, allegando alla richiesta di esonero il certificato medico.

Modalità di iscrizione

Chi desideri iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari può farlo presentando all'Ufficio Elettorale di Piazza Matteotti, 50 apposita richiesta di inclusione nell’albo/negli albi dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto agli albi).

I moduli per la domanda sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale oppure possono essere scaricati da questa pagina.

In alternativa è possibile spedire o trasmettere via fax, mail, PEC (con allegato la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità e sul quale sia riportata la firma) la domanda all’Ufficio Elettorale – P.zza Matteotti, 50 – 10095 GRUGLIASCO

 

Normativa di riferimento Legge 10/04/1951, n. 287 recante “Riordinamento dei giudizi di Assise”

 

Recapiti dell’Ufficio: Elettorale e Leva Militare
 

Vai alla Modulistica


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy