NUOVA IMU 2020

Ultima modifica 3 novembre 2022

La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza 01/01/2020, ha ABROGATO la TASI (sostanzialmente unita alla Nuova IMU) e ha disciplinato la “nuovaIMU.

L’imposta, chiamata “nuova IMU”, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 del 30/06/2020, ha approvato le aliquote in vigore dal 01/01/2020, mentre, con deliberazione n. 38 del 30/06/2020, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU.

In base a quanto stabilito dalla L.160/2019, l’IMU, per l’anno 2020, va versata in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

Il versamento della seconda rata a saldo dell’intera imposta dovuta per l’intero anno, e/o a conguaglio, dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote approvate dal Comune con deliberazione n. 39 del 30/06/2020. 

IMU

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Grugliasco, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

- Il possesso dell’abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate e relative pertinenze, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale.

- Sono assimilati all’abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati, ad eccezione delle abitazioni in categoria catastale A/1, A/8, A/9:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

La base imponibile è RIDOTTA del cinquanta per cento per:

a) i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- il comodante (proprietario) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Grugliasco

- il comodante (proprietario) non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, anche se in percentuale, ad eccezione della propria abitazione di residenza sita in Grugliasco, non classificata in A1, A8 e A9

- il contratto di comodato deve essere registrato all’Ufficio del Registro, con pagamento delle relative imposte e bolli

- il proprietario deve presentare la dichiarazione IMU

- l’aliquota da applicare è il 10,6 per mille va applicata sulla base imponibile ridotta del 50%

- il comodatario (chi riceve l’unità immobiliare in comodato) deve essere parente di 1° grado del comodante/proprietario, genitore o figlio

- il comodatario deve utilizzare l’unità immobiliare come abitazione principale (residenza e dimora abituale) sua e del nucleo familiare.

RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;

c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

L’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

Novità rispetto alla nomativa previgente: non è stata riproposta e quindi non è più applicabile l'assimilazione prevista per una sola abitazione a favore dei cittadini iscritti all'AIRE pensionati nei paesi di residenza.

VERSAMENTI DALL'ESTERO

I contribuenti residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento mediante il modello F24 possono assolvere l'obbligo di versamento dell'IMU a mezzo bonifico bancario:

Unicredit Spa - FILIALE COLLEGNO (RT08293)

IBAN: IT 36 T 02008 30415 000106255774

BIC SWIFT: UNCRITM1CL3

Come causale indicare il codice fiscale del contribuente che versa il tributo, "IMU", l'anno d'imposta ed il tipo di versamento (acconto, saldo, unico, ravvedimento). Si richiede di inviare una e-mail all'ufficio all'indirizzo pec tributi.gru@legalmail.it, dettagliante gli importi afferenti ai singoli tributi e riportante come oggetto la stessa causale utilizzata per il versamento.

ALIQUOTE IMU 2020

0,60 per cento

ALIQUOTA PER:
ABITAZIONE PRINCIPALE IN CATEGORIA A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE DETRAZIONE di € 200,00

0,10 per cento

ALIQUOTA PER:
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,25 per cento

ALIQUOTA PER:
IMMOBILI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI DESTINATI ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI

1,06 per cento
quota di competenza dello Stato: 0,76%
quota di competenza del comune: 0,30%

ALIQUOTA PER:
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO IN CATEGORIA CATASTALE D

0,338 per cento
aliquota 0,45% ridotta del 25%

ALIQUOTA PER:
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, ART. 2, COMMA 3. LA RIDUZIONE NON SI APPLICA ALLE EVENTUALI PERTINENZE.

0,795 per cento
aliquota 1,06% ridotta del 25%

ALIQUOTA PER:
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO DI NATURA TRANSITORIA AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, ART. 5, COMMA 1, 2 e 3

1,06 per cento

ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI

1,06 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA:
IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI PRECEDENTI

 

Nella nuova IMU i moltiplicatori sono invariati.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari o inferiori a 12,00 euro per anno d’imposta.

Per procedere al calcolo Imu si può utilizzare il CALCOLATORE IMU ANUTEL

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la conversione in legge del Decreto fiscale 2020, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza.

N.B. La possibilità di effettuare il ravvedimento operoso è PRECLUSA se la violazione è già stata contestata dall'Ufficio o qualora il contribuente sia venuto a conoscenza di operazioni di verifica, ispezione o altra attività accertativa iniziate dall'Ufficio.

Nota - Riferimenti normativi utili per approfondimenti e chiarimenti:

 

 

 

 


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