Novità IMU TASI 2017

Ultima modifica 11 febbraio 2021

La Lgge di Stabilità (L. 208 del 28/12/2015) ha introdotto importanti novità rispetto alla  TASI e IMU. Le principali vengono così riepilogate:

  1. TASI

La TASI non è dovuta per l’abitazione  principale e pertinenze [box (C6), tettoia (C7) deposito (C2) una per ogni tipo]  ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”), per i quali invece è dovuta l’IMU.

L’esclusione del tributo riguarda anche le abitazioni equiparate all’abitazione principale.

  1. IMU

 

L’IMU è dovuta:

  • per seconde case o altri immobili (box, sottotetti, cantine….) non destinate ad abitazione principale e pertinenza: aliquota ordinaria 10,6 per mille.
  • per abitazioni principali e relative pertinenze in categoria A1, A8, A9 (abitazioni di lusso): 4,5 per mille con detrazione di € 200,00.

COMODATO GRATUITO

L’agevolazione è prevista per l’unità immobiliare  in categoria catastale da A/2 a A/7 (escluse cat. A/1, A/8, A/9), concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, sulla base dei seguenti requisiti:

-              il comodante (proprietario) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Grugliasco

-              il comodante (proprietario) non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, anche se in percentuale,  ad eccezione della propria abitazione di residenza sita in Grugliasco, non classificata in A1, A8 e A9

-              il contratto di comodato deve essere registrato all’Ufficio del Registro, con pagamento delle relative imposte e bolli

-              il proprietario deve presentare la dichiarazione IMU.

-              l’aliquota da applicare è il 10,6 per mille applicata sulla base imponibile ridotta del 50%.

-              il comodatario (chi riceve l’unità immobiliare in comodato) deve essere parente di 1° grado del comodante/proprietario, genitore o figlio

-              il comodatario deve utilizzare l’unità immobiliare come abitazione principale (residenza e dimora abituale) sua e del nucleo familiare

CONTRATTI AGEVOLATI/CANONE CONCORDATO

Viene prevista per  gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, una riduzione di imposta del 25% così suddivisa:

  ALIQUOTA 2015   ALIQUOTA 2016 e 2017

UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO  AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, ART. 2, COMMA 3; (LOCAZIONE ADIBITA A ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’INQUILINO)

4,5‰ 3,38

PERTINENZE INSERITE NEL CONTRATTO

10,6‰ 7,95 ‰
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO  AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431: art 5 comma 1, art. 5 comma 2 e 3 (UNIVERSITARI E TRANSITORI) 10,6‰ 7,95 ‰

Per ottenere l’agevolazione sul comodato gratuito e sul canone concordato è  necessario presentare la dichiarazione IMU.

Le scadenze sono:

16 giugno 2017 per la rata di acconto;

18 dicembre 2017 per il saldo.

16 giugno 2017 rata unica.

Si comunica inoltre che il portale “Tributi on line” utilizzabile tramite login e password, potrebbe essere indisponibile causa migrazione ad altra procedura informatica. E’ invece utilizzabile il calcolatore libero sempre presente sul portale.

I moduli, le informazioni specifiche e non comprese nell’articolo,  le aliquote di riferimento sono reperibili sul sito.

Potranno essere richieste informazioni, preferibilmente via mail all’indirizzo: tributi@comune.grugliasco.to.it o telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 16 ai numeri 0114013531-536.

 


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